Giu 17

Indennità per congedo di maternità e di paternità alternativo per lavoratrici e lavoratori dipendenti

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità per congedo di maternità o di paternità. È rivolto alle lavoratrici dipendenti, disoccupate o sospese e in caso di determinate condizioni al padre.

Cos’è
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.

A chi è rivolto
Il congedo di maternità spetta a:

  • lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
  • apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
    disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del citato Testo Unico maternità/paternità (TU);
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU);
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall’articolo 62 del TU;
  • lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
  • lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell’articolo 65 del TU);
  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.

Come funziona
DECORRENZA E DURATA

Secondo quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del TU, il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità o opzione di fruizione dei cinque mesi dopo il parto). Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia disposta l’interdizione anticipata su disposizione dell’Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o dell’Ispettorato territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

 

fonte: Inps.it

 

 

Per informazioni e assistenza

CONTATTACI